Art. 17.

      1. All'onere economico per l'istituzione e il funzionamento del CRIE si provvede con i risparmi di spesa derivanti dalla soppressione del CGIE prevista dall'articolo 16.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.